Per i contribuenti forfetari la normativa italiana prevede obblighi differenziati a seconda che gli acquisti effettuati siano di beni o di servizi. I riferimenti normativi che disciplinano gli acquisti intra-UE di beni e servizi da parte dei contribuenti aderenti al regime forfetario, sono fondamentalmente due: l’articolo 1 comma 58 lettere c) e d) della Legge 190/2014el’articolo 38 comma 5 lettera c) del DL 331/1993. In sintesi il Legislatore, per gli acquisti effettuati dai contribuenti forfetari all’interno dell’Unione Europea, effettua una differenziazione tra: acquisti di servizi e acquisti di beni. Per quanto riguarda i servizi, il contribuente forfetario è equiparato agli ai contribuenti soggetti IVA, motivo per cui dovrà: effettuare l’iscrizione al VIES; integrare la fattura UE ricevuta con l’IVA applicabile in Italia; versare l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo tramite modello F24.Può accadere di ricevere una fattura UE di servizi su cui è stata applicata per errore l’IVA dal venditore, che è quindi stata assolta nel paese d’origine: se la fattura presenta solo il codice fiscale dell’imprenditore o del lavoratore autonomo aderente al regime forfetario, questa sarà correttamente emessa, in quanto l’acquisto è stato effettuato dal contribuente come privato, fuori dalla sua sfera imprenditoriale (o professionale); se, diversamente, la fattura presenta anche la partita IVA, l’acquisto sarà considerato nell’esercizio dell’attività lavorativa, motivo per cui si potrà chiedere al venditore la correzione del documento contabile. Nel caso in cui la correzione non avvenga, l’IVA estera esposta in fattura diventerà componente di costo e il contribuente dovrà provvedere ugualmente a integrare la fattura e a versare l’IVA dovuta in Italia. Per quanto riguarda l’acquisto di beni all’interno dell’Unione Europea, la normativa è un po’ più complessa e considera due situazioni:s e gli acquisti effettuati nell’anno precedente non superano la soglia di 10.000 euro, e la medesima soglia non è superata neanche nell’anno in corso, gli acquisti effettuati dal contribuente aderente al regime forfetario nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo saranno equiparati ad acquisti effettuati come privato, motivo per cui: il venditore applicherà l’IVA prevista nel paese d’origine e l’imposta sarà lì assolta; l’acquirente non verserà l’IVA in Italia. Se gli acquisti superano la soglia di 10.000 euro o se il contribuente in regime forfetario decide, per opzione, di non avvalersi di tale franchigia, dovrà: effettuare l’iscrizione al VIES; integrare la fattura UE ricevuta con l’IVA applicabile in Italia; versare l’IVA dovuta entro il 16 del mese successivo con modello F24.Il codice tributo da utilizzare, prima della riforma, per il versamento dell’IVA in caso di acquisti sia di beni che di servizi è il 6099, indicando come periodo di riferimento quello di effettuazione dell’operazione. Si precisa che le operazioni sopra indicate non compromettono le agevolazioni previste per i contribuenti in regime forfetario in tema di IVA, per cui non dovrà comunque redigere e tramettere la Dichiarazione annuale IVA, né le Liquidazioni periodiche IVA, né altri adempimenti collegati quali l’Esterometro. A partire dal 1° ottobre 2025 è cambiato qualcosa. Il cosiddetto “Correttivo alla Riforma Fiscale”, recentemente approvato, introduce una novità significativa: anche i forfettari dovranno gestire il meccanismo del reverse charge con versamenti IVA non più mensili (entro il 16 del mese successivo a quello del ricevimento della fattura estera) ma trimestrali(entro il 16 del secondo mese successivo a quello del trimestre di riferimento). Una svolta che nasce con l’obiettivo di semplificare e razionalizzare la gestione dell’IVA per il regime forfettario.Tuttavia, il beneficio va valutato caso per caso. Alcuni forfettari con volumi d’affari elevati di operazioni soggette a reverse charge potrebbero preferire mantenere la cadenza mensile, per evitare di accumulare importi significativi da versare in un’unica soluzione. Fortunatamente, la norma è flessibile: lascia infatti la libertà di scelta al contribuente, che potrà continuare a versare mensilmente se lo ritiene più conveniente.Si chiarisce ulteriormente che quando un contribuente in regime forfettario riceve una fattura soggetta a reverse charge, deveintegrare la fattura oppure emettere un’autofattura, a seconda del caso. Se il fornitore è un soggetto passivo dell’Unione Europea, si procede con l’integrazione della fattura ricevuta, applicando l’aliquota IVA italiana attualmente al 22%. Se invece il fornitore è extra-UE, il forfettario deve emettere un’autofattura elettronica, sempre con l’IVA italiana applicata.Una volta determinato l’importo dell’IVA dovuta, si procede con il versamento tramite il modello F24. È fondamentale indicare correttamente il codice tributi che non è più quello mensile ma quello trimestrale, il periodo di riferimento e l’importo dell’IVA dovuta arrotondata ai centesimi. Il messaggio per i forfettari è chiaro: nonostante il regime agevolato, alcune operazioni richiedono una preparazione fiscale puntuale, l’uso di strumenti adeguati e, spesso, il supporto di un professionista. Sottovalutare le regole sul reverse charge può portare a errori costosi e sanzioni evitabili.
Dr. Andrea Perrino Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore Commercialista - Tributarista Revisore Contabile - Revisore degli Enti Locali CTU Tribunale di Nocera Inferiore Docente formazione professionale Giornalista Fisco e Tributi



