Qualunque struttura ricettiva abbia uno o più televisori a disposizione degli ospiti è obbligata a pagare il canone Rai speciale, indipendentemente dal fatto che si trovi nella sala colazioni o nelle singole camere. È quanto stabilito per legge, poiché ciò che viene tassato non è l’utilizzo ma il possesso degli apparecchi. Si può non pagare il canone speciale qualora si possieda un televisore ad uso esclusivo della famiglia che gestisce il Bed & Breakfast a condizione che l’apparecchio si trovi in stanze ad esclusivo uso dei gestori, dove i clienti non sono ammessi.L’unica possibilità per non pagare il canone Rai è quella di non dotare la propria struttura di radio e televisori, ma di computer. La Rai sostiene infatti in un comunicato on line che l’abbonamento “non è dovuto per i computer privi di sintonizzatore”. In pratica, se i computer consentono l’ascolto e la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale digitale terrestre o satellitare non sono assoggettabili a canone. In tal caso è necessario fare una comunicazione alla RAI. La RAI infatti comunica che: “I titolari del canone speciale che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive nella loro attività devono inviare, alla sede Rai competente per territorio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione di disdetta dell’abbonamento
speciale, specificando la destinazione dell’apparecchio, ai sensi dell’art. 10 del R.D.L.
21/02/1938 n. 246. La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno dell’anno
corrente per l’annullamento del canone a decorrere dal 1° luglio dello stesso anno ed entro il 31 dicembre per l’annullamento a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo”. Secondo alcuni il canone speciale dovrebbe assorbire il canone ordinario, in modo da non dover pagare due volte. Non è così! La Rai stabilisce che il secondo si paga nel caso si possieda un televisore o una radio nella propria abitazione, ad uso esclusivo della famiglia, mentre il primo è dovuto per tutti i televisori e radio che si trovino in ambienti accessibili ai clienti e quindi non solo nelle camere ma anche per esempio nella sala per la colazione. Tutto ciò proprio perché, come già detto, la tassa non è stabilita per l’uso ma per il possesso. Non sono più previste eccezioni neanche per le attività stagionali, poiché secondo la Rai: “in ragione della classificazione relativa ai canoni speciali, disciplinata dall’art. 16 della l. 23/12/1999, n. 488, non è prevista una differenziazione dell’ammontare del canone a seconda del periodo di apertura e quindi non è più possibile applicare una riduzione di canone per gli alberghi o gli esercizi pubblici ad apertura stagionale”. Le multe per il mancato pagamento o per autodichiarazioni false vanno dai 200 ai 600 euro. E’ importante sapere che si può procedere alla deducibilità fiscale del canone speciale. L’iva è infatti compresa in questo abbonamento: “ai fini dell’eventuale recupero dell’imposta, i titolari di canone speciale sono autorizzati a considerare fattura la ricevuta del versamento effettuato
solo tramite il bollettino prestampato e il modulo salvo buon fine della domiciliazione bancaria inviati dalla Rai-Radiotelevisione italiana. La restante parte del canone speciale può essere dedotto dal reddito di impresa ai sensi del D.P.R. 22/12/1986, n. 917”.
Dr. Andrea Perrino Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore Commercialista - Tributarista Revisore Contabile - Revisore degli Enti Locali CTU Tribunale di Nocera Inferiore Docente formazione professionale Giornalista Fisco e Tributi