Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore le nuove regole per il pagamento a rate. L’art. 13 del Decreto Legislativo n. 110/2024 ha modificato l’art.19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo significative novità in materia di dilazione di pagamento. Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025. Per le istanze di somme iscritte a ruolo per importi fino a 120 mila euro, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede la rateizzazione del pagamento fino a un massimo di 84 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; 96 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e 108 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Su richiesta del contribuente che documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, invece, l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione, può concedere la rateizzazione: da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026; da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029. Sia nel caso di istanza su semplice richiesta sia di istanza documentata, l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo di importo superiore a 120 mila euro, il contribuente deve sempre documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questo caso l’Agenzia delle entrate-Riscossione, verificati i requisiti per l’accesso alla dilazione di pagamento, può concedere la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 120 rate mensili. L’art. 19 DPR n. 602/1973 ed il Decreto del 27 dicembre 2024 del Vice Ministro dell’economia e delle finanze stabiliscono i parametri e la documentazione con cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione deve valutare la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e determinare il numero massimo di rate concedibili. Tali valutazioni devono essere effettuate avendo riguardo: all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; all’Indice di Liquidità e all’Indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; all’Indice Beta per i condomini. Per le amministrazioni pubbliche il Decreto del 27 dicembre 2024 ha previsto che, ai fini della valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la richiesta di rateizzazione sia corredata da un’apposita dichiarazione del legale rappresentante, ovvero, in alternativa, dell’organo amministrativo di vertice dell’Ente, dalla quale risulti la carenza della liquidità necessaria ad effettuare il pagamento in unica soluzione. Il Decreto del 27 dicembre 2024 ha, altresì, stabilito che nel caso di soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa, in alternativa alla documentazione sopra citata, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è valutata e documentata presentando la certificazione dell’inagibilità totale dell’immobile rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre 6 mesi prima della presentazione della richiesta di rateizzazione. Per le istanze di rateizzazione presentate fino al 31 dicembre 2024 si applicano le disposizioni vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo citato.
Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi