venerdì, 13 Dicembre, 2024
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Rivalsa INPS: fa reddito in regime forfettario?

E’ tempo di bilanci e dichiarazioni dei redditi. Vari clienti mi chiedono se la rivalsa INPS (che applicano in fattura professionisti e lavoratori autonomi non iscritti alla gestione artigiani e commercianti o ad altra forma pensionistica obbligatoria, o che non hanno una cassa previdenziale privata e quindi sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata INPS) forma reddito imponibile ai fini del calcolo dell’IRPEF, dei contributi, degli addizionali regionali e comunali o all’imposta sostitutiva come nel caso dei contribuenti in regime forfettario. Sì, l’importo della rivalsa INPS è considerato a tutti gli effetti parte del reddito in
regime forfettario e come tale, rientra nel calcolo delle tasse. La rivalsa INPS è una maggiorazione del 4% che il libero professionista, iscritto alla gestione separata INPS, può scegliere di aggiungere al proprio compenso. Per inserire la rivalsa in fattura si deve inserire una voce aggiuntiva, il cui importo calcolato applicando il 4% sul totale dei compensi, si somma al compenso stesso e determina il totale imponibile. Ad esempio Giorgio è un web designer e sta fatturando il servizio per la creazione di un sito web. Dato che versa i contributi alla gestione separata INPS può addebitare la rivalsa del 4% al suo cliente. La fattura si presenta così:
– compenso per creazione sito web: 1.000 €
– rivalsa INPS 4%: 40 €
– totale fattura: 1.040 € imponibile IRPEF.

Chi è in regime forfettario il valore della rivalsa, oltre a rientrare nel calcolo delle tasse e dei contributi, concorre anche a determinare il fatturato incassato, valido per rimanere in questo regime. Ad oggi il limite è fissato ad 85.000 €, quindi se nel 2024 si incassano compensi per 83.000 € e 3.320 € di rivalsa, per un totale di 86.320 €, non è possibile rimanere in forfettario nell’esercizio 2025. Da non confondere la rivalsa con il contributo integrativo, cioè la percentuale, che i liberi professionisti iscritti ad una cassa privata
devono addebitare obbligatoriamente al cliente. Il contributo integrativo deve essere inserito in fattura ma non concorre a formare il reddito imponibile in quanto lo paga il cliente e serve a finanziare la cassa previdenziale a cui si è iscritti. In pratica il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF. Per scoprire se ti conviene applicare la rivalsa ai tuoi compensi, il Commercialista è il professionista adatto a cui puoi rivolgerti per ricevere una consulenza fiscale gratuita e senza impegno.

Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi
Via Cervinia n° 98 84012 ANGRI (SA)
Infoline 081 3141173

BaseNews24
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Redazione della testata giornalista dell'emittente Radio Base.
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