Vediamo da quando arrivano i rimborsi e quali sono le date dei versamenti per chi è a debito. Ricordiamo innanzitutto che il termine ultimo entro cui poter inviare il 730/2024 è il 30 settembre p.v. Per i contribuenti che hanno diritto al rimborso precisiamo subito che, in linea generale, dal mese di luglio al mese di novembre, il sostituto di imposta effettua i rimborsi. Il Caf o il Professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione ed il prospetto di liquidazione (modello 730-3) nel quale sono evidenziati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta oppure le somme che saranno trattenute. A partire dalla retribuzione del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettua i rimborsi relativi all’IRPEF e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 oppure trattiene le somme o le rate (se è stato richiesto il pagamento rateale), dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, le imposte sostitutive relative alla cedolare secca, le addizionali regionali e comunali all’IRPEF, gli acconti del 20 per cento su taluni redditi soggetti a tassazione separata, l’acconto all’addizionale comunale all’IRPEF, l’imposta sostitutiva sui premi di risultato. Attenzione al fatto che, il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro. Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre (anche se è stata richiesta la rateizzazione del debito). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta. Nei casi previsti dalla legge (di cui abbiamo parlato in apposito articolo qualche mese fa), per i soggetti che hanno scelto di inviare il modello redditi 730/2024 senza sostituto d’imposta, l’Agenzia delle Entrate (previo dovuti controlli) eroga il rimborso entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Per coloro che la liquidazione delle imposte risulta a debito, in caso di rateizzazione dei versamenti sia del saldo che degli eventuali acconti, il sostituto trattiene la prima rata. Le ulteriori rate, maggiorate dell’interesse dello 0,33% mensile, le tratterrà dalle retribuzioni nei mesi successivi. Se la retribuzione è insufficiente per il pagamento delle imposte (ovvero degli importi rateizzati) trattiene la parte residua, maggiorata dell’interesse nella misura dello 0,4% mensile, dalle retribuzioni dei mesi successivi. A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’IRPEF e alla cedolare secca. Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell’anno successivo dovrebbero ridursi, o che il reddito dell’anno in corso è inferiore a quello prodotto nell’anno precedente in misura pari ad almeno l’80%) oppure che non sia effettuata, può operare la scelta nel quadro F del 730/2024 o se non lo ha fatto deve comunicarlo per iscritto al sostituto d’imposta entro il 10 ottobre, indicando, sotto la propria responsabilità, l’importo che eventualmente ritiene dovuto.
Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi