lunedì, 9 Settembre, 2024
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730/2024: detraibilità delle spese mediche

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2024 utile per la dichiarazione dei
redditi per l’anno di imposta 2023. Al modello sono allegate, come di consueto, le istruzioni da seguire per la detraibilità delle spese, tra queste vi sono le spese mediche, che vanno indicate nel Quadro E Oneri e spese al rigo E1; in colonna 2 occorre indicare l’intero importo delle spese nell’interesse proprio e dei familiari a carico. Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la detrazione del 19% solo sulla parte che supera l’importo di 129,11 euro. In colonna 1 vanno indicate le spese sanitarie relative patologie esenti. Se le spese sanitarie superano i 15.493,71 euro la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo, è sufficiente barrare l’apposita casella. L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida con l’elenco delle spese sanitarie detraibili che è possibile consultare, ma ci tengo a sottolineare che le spese sanitarie rese da figure professionali specifiche (infermieri, fisioterapisti, operatori tecnici per assistenza specifica, educatori professionali, etc), sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012). Occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata per eventuali controlli. Si riportano alcuni esempi: per le spese mediche generiche e acquisto di farmaci, occorre conservare gli scontrini fiscali parlanti in cui sono indicati natura e quantità dei medicinali acquistati, il codice alfanumerico identificativo del medicinale e il codice fiscale della persona che ha effettuato il pagamento. Questi medicinali si possono pagare anche in contanti. Per tutte le altre spese mediche occorre conservare le ricevute fiscali o fattura e il pagamento deve avvenire esclusivamente con mezzo tracciato. Per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle fatture o ricevute, occorre anche una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto
con certificazione d’invalidità ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992 o specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della azienda sanitaria locale di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico ed informatico e la disabilità della persona. Nonché una certificazione attestante la disabilità fisica, psichica o sensoriale, rilasciata dalla Commissione medica che ha riconosciuto l’invalidità. È possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità. Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti si rinvia alla circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 e la circolare n. 15/E del 19 giugno 2023.

Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi

BaseNews24
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Redazione della testata giornalista dell'emittente Radio Base.
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