Dal 1° gennaio 2024 tutte le fatture devono essere emesse in formato elettronico. L’obbligo vale anche per i contribuenti in regime forfettario che l’anno precedente hanno avuto ricavi o compensi inferiori a 25mila euro e per le ASD in regime 398/91, mandando definitivamente in archivio il sistema cartaceo. Si tratta soprattutto di quelle piccole ASD che godono dell’opzione di cui all’art. 1, legge 16/12/1991 n. 398, e che tuttavia per le pubblicità e per le sponsorizzazioni hanno l’obbligo di emissione della fattura, che dal 1/1/2024 dovrà, appunto, essere elettronica. Rimangono esclusi i professionisti in ambito sanitario, purché le relative fatture siano correttamente registrate nel Sistema Tessera Sanitaria. A tutto questo c’è però una proroga.
Infatti, in sede di conversione in Legge del D.L. 51/2023 (è in corso l’esame del decreto
Milleproroghe che vede la proroga dell’esenzione iva al 2025) per gli enti non commerciali,
l’esenzione sull’Iva slitta al 1° luglio 2024. In pratica da tale data tutti gli enti
associativi (comprese APS, ODV, ASD, etc) dovranno emettere fatture (esenti da Iva) nei
confronti dei soci a fronte del pagamento di quote associative supplementari e corrispettivi
specifici. In alternativa, sarà possibile anche dotarsi di un registratore di cassa ed emettere
scontrini fiscali (sempre in esenzione Iva). Non sarà più possibile rilasciare ricevute non fiscali.
Con la modifica normativa, le entrate percepite attraverso la somministrazione di alimenti e
bevande sono imponibili ai fini Iva e la si dovrà versare all’erario. Unica eccezione: se il servizio è reso nei confronti di indigenti, le prestazioni saranno esenti. Questa modifica inciderà su gran parte delle attività istituzionali delle associazioni, finora considerate non commerciali in ragione della loro destinazione nei confronti degli associati che partecipano alla vita associativa. Dal 1° luglio 2024, le associazioni avranno dunque l’obbligo di apertura della partita iva, fatturazione elettronica, registrazione contabile e relativi adempimenti fiscali, cui si aggiunge, in determinate condizioni, la tenuta di una contabilità separata. Diversa è la situazione per le ODV e APS con ricavi annui non superiori a 65 mila euro, per le quali non sono previsti adempimenti specifici.
Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi