Negli ultimi mesi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (sede territoriale di Salerno) sta effettuando numerosi controlli presso le aziende con dipendenti. Il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 149 ha istituito l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) operativo dal 1° gennaio 2017, posto sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS) e svolge le attività ispettive (prima esercitate dal MLPS, dall’INPS e dall’INAIL) e di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché in materia contributiva e assicurativa dei lavoratori dipendenti, subordinati, parasubordinati, Co.Co.CO., Co.Co.Pro., prestazioni occasionali, etc, eccezion fatta per i controlli in materia di igiene e sicurezza alimentare per i quali sono competenti le ASL. Le cause che possono determinare un’ispezione sono: 1) operazioni di controllo per uno specifico settore di lavoro; 2) richiesta di intervento da parte del lavoratore o del sindacato che lo rappresenta (es. per lavoro nero); 3) iniziativa autonoma dell’INL. Quest’ultimo è il caso che si sta verificando in maniera sempre più incisiva. In pratica l’INL riceve segnalazioni da parte di INPS, INAIL e Centri per l’Impiego. Prima di effettuare gli accessi, svolge verifiche preliminari attraverso la raccolta di informazioni e della documentazione reperibile es. denunce Uniemens, Unilav, cedolini paga, proroghe, trasformazioni dei contratti di lavoro, maternità, congedi parentali, agevolazioni per diversamente abili, DURC, denunce INAIL, infortuni sul lavoro, P.IVA, certificati camerali etc.. Successivamente il momento cruciale è l’accesso in azienda. Gli ispettori devono qualificarsi esibendo la propria tessera di riconoscimento, possono visitare qualunque luogo di lavoro, compresi laboratori e cantieri, purché connessi con l’esercizio dell’attività aziendale. Qualora il datore non sia presente, si può chiedere di attenderne l’arrivo purché questo avvenga in tempi ragionevoli e non abbia l’intento di guadagnare tempo. Una volta presente, il datore viene informato della possibilità di farsi assistere da un professionista (es. consulente del lavoro), la cui assenza non sospende né posticipa l’ispezione che consiste nella verifica degli atti e dei fatti relativi al personale trovato in azienda e si dividere in 3 fasi: 1) identificazione dei presenti; 2) esame della documentazione; 3) redazione del verbale. Al fine di superare al meglio tali ispezioni consiglio a tutti gli imprenditori, commercianti ed artigiani di tenere in sede la seguente documentazione obbligatoria per chi ha dipendenti o soci (riferibile al D.Lgs 81/08) oltre al certificato di P.IVA, visura camerale, solo per le società atto costitutivo e statuto, libro soci, autorizzazione SUAP e ASL e di ogni altro Ente interessato, eventuale contratto di locazione, certificato regolarità impianto elettrico, manuale di buon funzionamento del registratore di cassa e relativo libro del mancato funzionamento, contratto GORI SpA, anche i seguenti documenti: organigramma per la sicurezza, D.V.R., dichiarazione di svolgimento dei compiti di RSPP del datore di lavoro e attestato corso RSPP ovvero verbale/lettera di nomina dell’RSPP con sua accettazione e suo CV, attestato corso per RSPP, accettazione dell’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) firmato dal designato (se presente). Attestato di partecipazione al corso per RLS (se presente); altrimenti verbale in cui i lavoratori attestano di volersi avvalere di un RLST. Nomina addetto/i al primo soccorso e antincendio, attestato dei corsi e degli eventuali aggiornamenti. Piano di emergenza/evacuazione, schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, nomina Medico competente, giudizi d’idoneità, registro degli infortuni sul lavoro vidimato presso l’ASL competente, estintori di tipo e numero adeguato, illuminazione di emergenza, cartellonistica di sicurezza con indicazione delle vie di evacuazione, struttura organizzativa (D. Lgs.231/01), appositi contenitori dei rifiuti speciali con indicazione del codice del rifiuto, certificato regolarità vasche settiche o relazione tecnica asseverata sugli scarichi in fogna. Per le aziende che producono particolari emissioni in atmosfera o in corsi d’acqua apposite certificazioni circa la regolarità degli impianti di depurazione utilizzati, manuali HACCP aggiornati e certificati di regolarità delle cappe aspiratori dei fumi, vapore e canne fumarie. Le principali sanzioni per le omissioni: il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve essere trasmesso al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. Il mancato rispetto di questo obbligo da parte del datore di lavoro è punibile con la pena detentiva da 2 a 4 mesi o un’ammenda da 822 a 4.384 euro. Il nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori deve essere trasmesso all’INAIL. La non ottemperanza è punibile con una sanzione amministrativa tra i 50 e i 300 euro. Tra gli ulteriori obblighi nei confronti dell’INAIL ricordiamo: l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che, se omessa costa al datore di lavoro una sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro. È inoltre previsto l’obbligo di segnalare infortuni che prevedano assenze anche solo di 1 giorno, altrimenti punibile con sanzione amministrativa da 500 a 1.800 euro. Pene detentive sono previste anche nei casi di mancata nomina del medico competente, da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.644 a 6.576 euro ed ancora pene detentive da 2 a 4 mesi per avere adibito i lavoratori a mansioni non idonee.
Dr. Andrea Perrino
Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi