spot_img
sabato, 17 Gennaio, 2026
spot_img
HomeAttualitàDifferimento secondo acconto IRPEF 2023

Differimento secondo acconto IRPEF 2023

PUBBLICITA

Condividi sui social:

L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E comunicata il 9 novembre 2023 ha fornito chiarimenti (contenute nel decreto collegato alla manovra 2024 Dl n. 145/2023, “decreto Anticipi”) sul secondo acconto IRPEF 2023 in sacenza il 30 novembre 2023. Per le persone fisiche titolari di partita Iva (Autonomi e imprenditori individuali) con ricavi o compensi fino a 170mila euro slitta dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 il termine per versare la seconda rata di acconto delle imposte sui redditi dovuta in base alla dichiarazione dei Redditi Persone Fisiche 2023. È possibile, inoltre, versare lo stesso importo in cinque mensilità da gennaio a maggio 2024, con scadenza il 16 di ogni mese (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi pari al 4% ). Per i contributi previdenziali e assistenziali, invece, resta fermo il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023. I beneficiari – Nel delimitare l’ambito di applicazione della misura, l’Agenzia precisa che possono usufruire della proroga le persone fisiche titolari di partita Iva che hanno dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In base al dettato normativo, sono esclusi sia i contribuenti non titolari di partita Iva sia i titolari di partita Iva diversi dalle persone fisiche come, per esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali. La verifica sui ricavi – Per verificare il rispetto del “tetto”, fissato a 170mila euro, si deve far riferimento ai compensi (nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir), dichiarati per il 2022. Se il contribuente esercita più attività (con diversi codici Ateco), bisogna sommare i relativi ricavi e compensi; allo stesso modo nel caso della persona fisica che esercita sia un’attività di lavoro autonomo sia un’attività di impresa occorre sommare ricavi e compensi relativi ad entrambe. La circolare chiarisce infine che i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione Iva devono tenere in considerazione l’ammontare complessivo del fatturato 2022 (fatture e corrispettivi telematici).

Dr. Andrea Perrino – Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista
Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali

CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) Tribunale di Nocera Inferiore

Docente formazione professionale

Giornalista Fisco e Tributi

Ultime Notizie

Ti potrebbe interessare

“Con cuore grato”: il messaggio del Vescovo a un mese dal Presepe in Piazza San Pietro

A un mese dallo svelamento del Presepe della Diocesi...

Consiglio comunale di Pagani, bilancio al centro dell’intervento di Anna Rosa Sessa

Il 14 gennaio 2026 la consigliera comunale di Pagani,...

Raccolta degli indumenti usati: nel 2026 Nocera Inferiore punta su riuso e sostenibilità

L’Amministrazione comunale di Nocera Inferiore, in collaborazione con Nocera...

Scattano i controlli incrociati: tra 730, conti correnti e spese. Chi rischia le verifiche e come vengono fatte.

Con l’avvio del nuovo anno l’Agenzia delle Entrate ha rafforzato...