È un bonus erogato per il sostegno ai lavoratori titolari di rapporti di lavoro part time ciclici verticali per riconoscere, in parte, con un una tantum annuale (per gli anni 2022 e 2023) quanto negato a livello di contribuzione per i periodi non lavorati. Il decreto-legge n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, prevede che l’indennità sia riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private (non pubbliche) titolari, nel 2022 e nel 2023, di un contratto di lavoro a tempo parziale, caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Pertanto, ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore, nell’alternanza dei periodi di lavoro e di non lavoro, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Le domande vanno presentate all’INPS entro il 15 dicembre 2023 sia per i periodi 2022 che 2023, esclusivamente in via telematica sul sito dell’INPS seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” e selezionando la prestazione “Indennità una tantum per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale”. Si accede con: SPID; carta di identità elettronica (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). In alternativa al portale web è possibile fare domanda tramite il servizio telefonico di Contact Center o attraverso gli istituti di patronato. L’INPS con il messaggio 3977 del 10 novembre 2023 ha chiarito che i richiedenti, alla data della domanda, non devono essere titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico. Inoltre, ha ampliato la platea dei beneficiari estendendo il bonus non solo ai lavoratori ciclici o verticali ma a tutti i casi di interruzione dell’orario di lavoro per almeno un mese. Il bonus infine è cumulabile con l’assegno di invalidità, può essere riconosciuto una sola solo una volta e non concorre alla formazione del reddito.
Dr. Andrea Perrino – Ordine Dottori Commercialisti di Nocera Inferiore
Commercialista – Tributarista
Revisore Contabile – Revisore degli Enti Locali
CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) Tribunale di Nocera Inferiore
Docente formazione professionale
Giornalista Fisco e Tributi