giovedì, 28 Marzo, 2024
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Emergenza Covid 19, Decreto Cura Italia, chiarimenti su cassa integrazione ordinaria e in deroga

Come è noto il “Decreto Cura Italia” introdotto con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa è stata prevista la cassa integrazione ordinaria, la cassa integrazione in deroga e l’assegno ordinario. Facciamo chiarezza tra decreti, circolari e ordinanze che si susseguono con velocità tale da sovrapporsi generando confusione. Raccomandiamo sempre di verificare che quanto appresso detto non sia abrogato o modificato da decreti e circolari successive.

La cassa integrazione ordinaria possono richiederla le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30/04/1970 n. 602; le imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; le imprese addette all’armamento ferroviario; le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

La domanda si presenta con le consuete modalità con decorrenza dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, indicando come causale “COVID-19 nazionale”.

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento, alla sospensione e ripresa dell’attività lavorativa, non devono dimostrare la non imputabilità dell’evento all’imprenditore o ai lavoratori, non deve presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. Le aziende possono chiedere la cassa integrazione ordinaria anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Infatti, Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, prevale sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda, le quali saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. Sono previste numerose agevolazioni per favorirne la massima fruizione ad esempio: non è dovuto il pagamento del contributo addizionale, non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili. Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda alla data del 23 febbraio 2020. Il termine di presentazione delle domande scade alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

La modalità è esclusivamente on line sul sito dell’INPS avvalendosi di consulenti e professionisti abilitati. Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere la CIGS e accedere alla CIGO. Le aziende che non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere la cassa integrazione in deroga. La modalità di erogazione delle prestazioni è un aspetto molto importante. Infatti, oltre all’ordinaria modalità di erogazione tramite conguaglio su UNIEMENS, è possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa. La Cassa integrazione in deroga COVID-19 è riconosciuta per un periodo non superiore a nove settimane. I beneficiari sono tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, della pesca, del terzo settore, degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Sono esclusi i datori di lavoro che possono richiedere la CIGO, il FIS o i Fondi di solidarietà; i datori di lavoro domestico e i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020. Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e gli ANF. Esclusivamente per i lavoratori agricoli le ore di fruizione di CIGD sono equiparate a quelle di lavoro effettivo ai fini del calcolo della prestazione di disoccupazione agricola.

Sono fondamentali i seguenti adempimenti:

Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale stipulato anche in via telematica e anche se stipulato in data successiva alla domanda.

Per chi ha massimo 5 dipendenti non è necessario l’accordo sindacale. In entrambi i casi non è richiesto il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro; il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Le domande devono essere presentate alla Regione Campania che effettua l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione per verificare la sussistenza dei requisiti di legge prima di emettere apposito decreto di concessione individuato con numero convenzionale “33193” e la lista dei beneficiari. Il pagamento avviene esclusivamente in modalità diretta, il datore di lavoro deve solo inoltrare il modello “SR 41”.

Dr. Andrea Perrino  

Commercialista con studio in Angri

Tributarista – Revisore Legale dei conti

Revisore degli Enti locali

Docente formazione professionale

Giornalista pubblicista

BaseNews24
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Redazione della testata giornalista dell'emittente Radio Base.
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