Il Partito dell’Unione di Centro della città doriana, contesta all’attuale amministrazione comunale l’ordinanza Sindacale n. 29 del 02/02/2017 che permette la “proroga dei Servizi Cimiteriali affidati all’AES, Angri Eco Servizi”. L’Udc vuole vederci chiaro ed ha inviato una missiva al Prefetto di Salerno.
Di seguito il testo della lettera a firma del commissario cittadino UDC di Angri, Adele Limodio:
“Il partito UDC intende, con la presente, esporre e farsi portavoce di alcune considerazioni relative all’ordinanza in oggetto richiamata promosse dai propri iscritti e militanti.
Lo scorso 2 febbraio è stata pubblicata all’albo Pretorio del Comune l’ordinanza sindacale (n. 29 del 02/02/2017) che dispone “ nelle more della formalizzazione degli atti da sottoporre all’approvazione del primo Consiglio Comunale utile” la proroga all’Azienda Speciale AES della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Angri. L’adozione di tale provvedimento lascia interdetti e si presta a due principali ordini di valutazioni :
− il primo inerente la “formalizzazione degli atti” ;
− il secondo riguardante la “legittimità” di tale provvedimento.
In merito alla prima considerazione si evidenzia che il punto sui Servizi cimiteriali era già inserito all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale del 31 Gennaio u.s. Quindi, si presuppone che gli atti fossero già definiti e istruiti per consentire la discussione e le eventuali determinazioni dell’organo consiliare. Tuttavia, come ben noto, tale punto non fu discusso a causa della diserzione in massa, della maggioranza di governo, dall’aula consiliare. Un comportamento inspiegabile che si presta ad una serie infinita di supposizioni: forse, il 31 u.s. gli atti non erano stati definiti ? – Probabilmente non c’era l’intenzione di prorogare all’AES? – Può darsi che erano allo studio ulteriori e possibili soluzioni di affidamento? – O ancora, con ogni probabilità, non c’era un’unità di intenti, della compagine di maggioranza, sul futuro affidamento di questi servizi essenziali? – Fatto sta che il giorno dopo, il 1 febbraio 2017, viene redatta, ai sensi dell’art. 54 del TUEL 267/2000, un’ordinanza sindacale che si veste di urgenza e contingibilità per una vicenda che invece, il giorno prima, si sarebbe potuta normalmente e tranquillamente risolvere. Sulla base di quanto sopra si inserisce la seconda considerazione, quella riguardante la legittimità stessa di tale atto. Ci sembra un controsenso “ordinare” ciò che invece si sarebbe potuto discutere e votare il giorno prima con democratica partecipazione e condivisione. Il ricorso all’Ordinanza Sindacale appare, pertanto, un maldestro tentativo adottato per “porre rimedio” all’immotivata scelta di abbandonare l’aula consiliare e per scongiurare le eventuali implicazioni giudiziarie che sarebbero potute scaturire dall’interruzione di un pubblico servizio quale quello dei servizi cimiteriali. D’altronde l’affidamento alla AES risalente al 16/06/2016, era già scaduto in data 31/12/2016. Questa lettura, secondo il nostro modesto avviso, pregiudica la finalità dell’atto facendo venir meno quei requisiti essenziali di estrema urgenza e contingibilità sui quali presupposti esso è stato redatto. La proroga di affidamento alla AES non aveva certo bisogno di un’Ordinanza ma solo di un’accurata istruttoria e motivata discussione in Consiglio Comunale per consentire il prosieguo del servizio con l’accordo di tutte le forze politiche. A tal fine, riteniamo che non vi sia i presupposti che giustifichino l’adozione di un tale provvedimento monocratico, considerato che esso poteva essere sostenuto nel Consiglio Comunale del 31 gennaio 2017 e che si poteva, in quella sede, votare un provvedimento corretto, trasparente, leale e rispondente alle esigenze della Comunità. A sostegno della nostra tesi e delle considerazioni sovra esposte, riportiamo alcune sentenze di giurisprudenza che in tal senso si esprimono. Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Trieste sez. 1, sent. 12 ottobre 2007, n. 653 dichiara che “Il provvedimento, contingibile ed urgente che può essere emanato dal sindaco ex art. 54 comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 per fronteggiare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, non può essere utilizzato per soddisfare esigenze prevedibili e permanenti”. E Ancora…. “il potere sindacale di ordinanza contingibile e urgente, previsto dall’art. 54 del TUEL – D.Lgs 267/2000 – al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, costituisce un rimedio giuridico straordinario. Il suo esercizio richiede pertanto una verifica rigorosa della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per la sua applicazione, sia sotto il profilo della ricorrenza di situazioni di oggettivo pericolo, sia sotto il profilo dell’inevitabilità del ricorso a tale rimedio straordinario sussidiario per l’accertata insufficienza, agli effetti del conseguimento del fine perseguito, dei mezzi giuridici ordinari messi a disposizione dall’ordinamento” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 11 maggio 2007, n. 4992). Di fatto, riteniamo che non si può sostituire il potere di un Organo eletto dal popolo, il Consiglio Comunale, e svestirlo di ogni autorità per poi ricorrere in extremis a ordinanze che “non possono essere indifferentemente usate come strumenti alternativi ad altri provvedimenti tipici (T.A.R. Umbria, Perugia, sez. 1, 16 aprile 2007, n. 314). Infatti, non ci sembra che non siano stati possibili strumenti alternativi per l’adozione di tale decisione. Il Consiglio Comunale poteva essere uno di questi. Ci chiediamo, a conclusione della nostra dissertazione, cosa abbia spinto l’Amministrazione a rifuggire una discussione aperta, leale, condivisa, pubblica e soprattutto in un ambito giuridico dedicato e sovrano, per decidere, poi, il giorno dopo con un atto che rasenta, se non un abuso, un utilizzo improprio degli strumenti amministrativi a disposizione. Chiediamo quindi a S.E. il Prefetto e ai soggetti in indirizzo di valutare l’opportunità delle considerazioni addotte volte a scongiurare eventuali vizi di legittimità su atti di rilevante importanza per la nostra Comunità”.