venerdì, 29 Marzo, 2024
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Flat tax: novità per il datore di lavoro

Per i datori di lavoro che aderiscono al regime dei forfettari in flat tax non vi è più l’obbligo di fungere da sostituti d’imposta, pertanto la busta paga dei dipendenti e collaboratori sarà senza ritenute e quindi le tasse saranno totalmente a carico dello stesso dipendente/collaboratore che le pagherà in sede di dichiarazione dei redditi.

La nuova legge sulla flat tax, che amplia l’accesso al regime forfettario fino a 65.000,00 euro di ricavi, comporta un’importante conseguenza. Infatti, coloro che la applicano e hanno collaboratori o dipendenti, non sono più tenuti ad applicare le trattenute fiscali in busta paga. Come rileva la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, la manovra 2019 (commi 9 e seguenti) che introduce la flat tax per le partite IVA, non soltanto innalza la soglia dei ricavi per l’accesso al regime forfettario ma abolisce anche il precedente limite di 5.000,00 euro lordi (stipendi e oneri sociali) di spese per lavoro dipendente, collaboratori e lavoro accessorio che prima non si poteva superare per restare nel regime forfettario.

Ebbene, per questi contribuenti forfettari – in base al comma 69, articolo 1, legge 190/2014 – non c’è più l’obbligo di applicare le ritenute fiscali alla fonte (ossia in busta paga) il che si tramuta da un lato, in un aumento della retribuzione netta del dipendente e dall’altro, in un aumento dell’imposizione fiscale in capo allo stesso che dovrà pagare in sede di dichiarazione dei redditi. L’unico obbligo per il datore di lavoro forfettario in flat tax, ai fini della dichiarazione dei redditi, è quello di indicare il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali, all’atto del pagamento, non è stata operata la ritenuta, e l’ammontare dei redditi stessi.

In parole semplici, il contribuente passivo di IVA forfettario con dipendenti o collaboratori non opererà più in qualità di sostituto d’imposta. Di conseguenza, le buste paga dei lavoratori dipendenti di aziende in regime forfettario dovranno indicare solo le spettanze e le ritenute previdenziali ma non quelle fiscali. Sottolineo che si tratta di un aspetto rilevante della norma visto che non è facile trovare altri casi in cui il datore di lavoro non opera ritenute fiscali sui compensi erogati a dipendenti e collaboratori in busta paga. Anche per questo ritengo necessario un tempestivo chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria per ciò che concerne le addizionali 2018, che sono versate a rate nel 2019, allo scopo di chiarire se resta in capo al datore di lavoro forfettario l’onere del prelievo di tali somme a mezzo ritenuta fiscale in busta paga.

D’altro canto vi sono gli obblighi informativi nei confronti del dipendente. Al quale andrà comunque consegnata la CU (certificazione unica), compilando la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali, unitamente ad un’attestazione delle retribuzioni corrisposte, come nel caso dei lavoratori domestici. E’ doveroso rendere noto al dipendente di questa importante novità, perché potrebbe essere tratto in inganno ritenendo di aver già pagato le tasse con le trattenute in busta paga, mentre invece dovrà pagarle direttamente con la sua dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda la compilazione della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro, invece, andrà compilato il quadro RS del modello RPF (Redditi Persone Fisiche). In particolare, bisogna compilare i righi RS371, RS372 e S373 indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l’ammontare dei redditi stessi. Se ci sono più collaboratori o dipendenti, bisogna compilare un rigo per ogni singolo lavoratore.

Dott. Andrea Perrino, Commercialista – Tributarista

BaseNews24
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Redazione della testata giornalista dell'emittente Radio Base.
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